Whistleblowing

Segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)

Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ha introdotto una nuova disciplina in materia di segnalazioni protette, c.d. Whistleblowing.

Nello svolgere il ns. lavoro potremmo venire a conoscenza di comportamenti scorretti che potrebbero danneggiare l’interesse pubblico e il principio di imparzialità.

Chi segnala fatti di corruzione durante l’attività lavorativa dimostra un coinvolgimento eticamente corretto, ma spesso per timori di ritorsioni è più facile ignorare il problema anziché segnalare un sospetto di irregolarità. Per questo motivo è emersa la necessità di proteggere  i dipendenti che segnalano illeciti. La disciplina del whistleblowing è finalizzata ad assicurare la garanzia di determinate tutele al personale dipendente o a terze parti che segnalano una serie di condotte illecite, specificate di seguito, delle quali gli stessi abbiano notizia durante l’esercizio della propria attività lavorativa.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, il divieto di ritorsioni e la certezza di presa in carico della segnalazione è istituito un “canale di segnalazione interno” affidato e gestito direttamente dal Presidente dell’Organismo di Vigilanza.  

Gli atti illeciti che rientrano nella normativa (D. Lgs. 24/2023) relativa al whistleblowing

Le segnalazioni che rientrano nel perimetro del whistleblowing riguardano (D.lgs.24/23 art.2, comma1, lettera a):

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché’ le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing non si applicano (art. 1, D.Lgs. 24/2023):

  1. a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  2. b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto;
  3. c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

MODULO SEGNALAZIONI WHITELISTEBLOWING

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI WHISTLEBLOWING